Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei riti speciali più diffusi nel sistema penale italiano, offrendo benefici concreti in termini di riduzione della pena e rapidità processuale. Tuttavia, la scelta di questo percorso comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
L’analisi dei fatti
Un imputato, dopo aver concordato la pena con l’ufficio del Pubblico Ministero davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, ha deciso di impugnare la decisione in Cassazione. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse approfondito a sufficienza l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe stata carente nel giustificare perché non si fosse giunti a un’assoluzione nonostante gli elementi presenti nel fascicolo.
La decisione della Suprema Corte
La sesta sezione penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Gli Ermellini hanno evidenziato come il sistema normativo attuale limiti fortemente il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore è evitare che un rito basato sull’accordo delle parti venga strumentalizzato per riaprire discussioni sul merito della colpevolezza in sede di legittimità, vanificando l’economia processuale raggiunta.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul tenore letterale dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento è esperibile solo per motivi tassativi: vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Nel caso analizzato, il ricorrente deduceva un vizio di motivazione relativo alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. La Cassazione ha chiarito che tale motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge. Inoltre, è stato rilevato che il giudice di merito aveva correttamente escluso il proscioglimento basandosi su elementi oggettivi schiaccianti: l’esito positivo di una perquisizione, il conseguente sequestro di beni e le ammissioni rese dallo stesso imputato durante le fasi precedenti. In presenza di tali evidenze, non sussisteva alcun obbligo di ulteriore motivazione sull’assenza di cause di non punibilità.
Le conclusioni
La decisione sottolinea che chi sceglie il patteggiamento compie una valutazione strategica che include l’accettazione della pena in cambio di benefici procedurali. Non è ammesso un ripensamento tardivo volto a contestare il merito dell’accusa, a meno che non si rientri nelle strette maglie dei vizi procedurali o di illegalità della pena. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo il rigetto delle proprie pretese, ma anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, quale sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento per vizio di motivazione?
No, il ricorso per vizio di motivazione sulla colpevolezza è inammissibile. L’art. 448 c.p.p. limita l’impugnazione a casi tassativi come l’illegalità della pena o vizi della volontà.
Cosa deve verificare il giudice prima di accogliere un patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l’assenza di cause di proscioglimento evidente ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 42592 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Foggia;
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone motivi consentiti;
rilevato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avvers sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di mot in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia all sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
t
rilevato peraltro, che la sentenza impugnata espressamente esclude la sussistenza di c di proscioglimento in ragione dell’esito della perquisizione e del sequestro nonc ammissioni dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedur plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle amménde.
Così deciso il 13 settembre 2023