Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42427 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA gle –
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordat con il pubblico ministero, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella misur di anni due di reclusione, con sospensione condizionale.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunci violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. p in riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al d di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. atteso che l’art. 448, comma 2-bis, citato limita l’impugnabilità della pronuncia, come poc’anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indic (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla sua responsabilità e del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen,.
Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di u quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimit decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle par escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo de di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3915 del 10/9/2019, NOME COGNOME, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Ftv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).
Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorev all’imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fin proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti d cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giur dei fatti contestati.
Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla conl:estazione delle prove della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è impl nella domanda di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in tal tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, S 5777 del 27/3/1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023.