Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41776 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 maggio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Pordenone ha applicato su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. – la pena di anni due di reclusione a NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, impropria da operazioni dolo e preferenziale, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, com 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare deducendo «la difettosa e impropria espressi della volontà» dell’imputato, che ha rilasciato procura speciale senza l’indicazione della pena cui si chiede l’applicazione, in quanto egli avrebbe «erroneamente interpretato le conseguenze indirette e collaterali previste dalla legge» nel caso di applicazione della pena su rich difatti, pur avendo il COGNOME «chiaramente compreso l’immediato riflesso del rito special non aveva compreso che la sentenza non sarebbe stata appellabile e sarebbe divenuta definitiva in un tempo breve, cosi rinunciando pure all’ipotetico maturare della prescrizi inoltre, egli aveva «sentito discorrere» della introduzione delle «nuove pene sostitutive d pene detentive brevi», credendo di poter beneficiare anche in relazione alla pena a lui applica dei lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Occorre ricordare, in via preliminare, c contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consent «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di corre fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illeg pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Ciò posto, si osserva, innanzitutto, sul piano formale, che «in tema di patteggiamento, ricorso per cassazione per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato ai del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 – 01), laddove, nel caso di specie, l’impugnazione contiene, in termini perplessi, una serie di doglianze che rappresentano una scelt scarsamente meditata, di accedere al rito speciale, nonostante l’assistenza ‘tecnica disposizione, anziché reali vizi del consenso. A questo riguardo, deve rammentarsi che, a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), non proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irri non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassati regola la materia delle nullità processuali (Sez. 4, n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, 274505 – 01, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiament
per asseriti vizi di intelligenza da parte dell’imputato della conseguente applicazione di sanzione amministrativa accessoria).
Quanto, poi, al contenuto della procura speciale, si osserva che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 43045 del 25/09/2012, COGNOME, Rv. 253785 – 0, in motivazione), essendo la pena rimessa all’accordo delle parti secondo una logica pattizia – sulla base di valutazioni anche tecnico- giuridiche, la misura d stessa non è, di regola, anticipata nella procura stessa.
Sotto l’angolo visuale della forza della procura speciale coerente con tale modello, giurisprudenza di legittimità ha, infine, affermato che, ove la procura stessa non conten espliciti limiti o condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del ne processuale con gli interessi dell’imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17/12/2014, dep. 2015, Pirol Rv. 262382 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2023.