Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41028 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41028 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha ratificato l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen, applicando la pena finale di anni due di reclusi nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge un unico motivo, dolendosi della incongruità della pena applicata per non essere stata considerata la diminuzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e per la erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis c.p.p. il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o, come nel caso di specie, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, tutti elementi che peraltro hanno costituito oggetto del negozio processuale stipulato dall’imputato (ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/