Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43541 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 2/05/2023 dal Tribunale di Lecco;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal COGNOME nsigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca – come nel caso in
esame – il vizio di motivazione, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente