Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43326 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibili del ricorso.
FATTO E DIRMO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa p delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, dal al settembre 2021.
Il ricorrente deduce omessa riqualificazione dei fatti contestati nella ipotesi liev;tdi cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la proposta censura esula d quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2 entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazio avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del f difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o del di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2 Oboroceanu, Rv. 272014).
La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorr invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l’errone qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo qua risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contesta aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risul frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 26415 mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustifica l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023