Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per definire rapidamente il processo penale, ma comporta una significativa limitazione dei diritti di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, focalizzandosi sul dovere di motivazione del giudice.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una sentenza del GIP che, accogliendo la richiesta concorde delle parti, applicava a un’imputata la pena di tre anni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare. La difesa ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente motivato l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’assetto normativo attuale, modificato dalla Legge Orlando del 2017, restringa drasticamente i motivi di ricorso contro il patteggiamento. La volontà delle parti di chiudere il processo con un accordo prevale sulla necessità di una motivazione analitica, purché non emergano prove evidenti di innocenza.
Il patteggiamento e i motivi di ricorso
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. elenca in modo tassativo i casi in cui è possibile ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento. Questi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ogni altra contestazione, inclusa quella sulla motivazione relativa al proscioglimento, è considerata inammissibile.
L’obbligo di verifica nel patteggiamento
Nonostante i limiti al ricorso, il giudice ha sempre l’obbligo di verificare che non esistano cause di proscioglimento immediato. Tuttavia, in sede di legittimità, tale verifica è censurabile solo se la causa di non punibilità risulta “immediata e palese” dal testo del provvedimento impugnato. Se la prova dell’innocenza non è cristallina, l’accordo tra le parti rimane valido e non può essere messo in discussione per presunti deficit giustificativi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura deflattiva del rito speciale. Il legislatore ha inteso premiare la scelta dell’imputato di non affrontare il dibattimento con uno sconto di pena, ma in cambio ha limitato la possibilità di rimettere in discussione l’accordo. La verifica ex art. 129 c.p.p. nel patteggiamento non richiede un’analisi approfondita come nel rito ordinario, poiché la scelta del rito implica un’ammissione implicita di responsabilità o, quantomeno, la rinuncia a contestare l’accusa in cambio di un beneficio sanzionatorio. Pertanto, le incongruenze motivazionali diventano irrilevanti di fronte alla volontà negoziale delle parti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un espediente per aggirare gli effetti di un accordo liberamente sottoscritto. Chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che la stabilità della decisione è quasi assoluta. La strategia difensiva deve quindi essere valutata con estrema attenzione prima della formulazione della richiesta, poiché una volta emessa la sentenza, i margini di manovra per un’impugnazione basata sul merito o sulla motivazione sono pressoché inesistenti.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica del reato o illegalità della pena.
Il giudice può ignorare le cause di proscioglimento se c’è un accordo sulla pena?
No, il giudice deve sempre verificare l’art. 129 c.p.p., ma la sua motivazione può essere sintetica e non è contestabile in Cassazione a meno che l’innocenza non sia evidente.
Cosa succede se il ricorso contro il patteggiamento è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44025 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
INDIRIZZO n. a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Bologna in data 30/3/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, applicava a INDIRIZZO Emanuela in relazione ai reati ascrittile la pena di anni t reclusione, sostituita con quella della detenzione domiciliare per una pari durata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglim ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell’a 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblic ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinen l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la s l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sic con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo
sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l’obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle e alle implicazioni fattuali che sottendono l’accordo sulla pena, con il solo limite costituito immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall’art. 129, comma .1 cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nella specie le deduzioni difensive in punto d’applicabilità dell’art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023
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