Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45280 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: TARA) COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
SANA) COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di MILANO
. ) ,. COGNOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOMEalias NOME) e NOME COGNOME, ciascuno a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in or quattro distinti reati di cui agli artt. 110, 624 bis , 625 nn. 2 e 5 cod. pen commessi in il 22 e il 23 giugno 2023.
NOME COGNOME ha dedotto con un primo motivo genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine a determinazione della pena e con il terzo motivo il vizio di motivazione in ordine individuazione degli aumenti in continuazione.
NOME COGNOME ( NOME COGNOME) e NOME COGNOME con unico ricorso hanno dedotto il viz motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. n. 6 cod. pen.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descritte censure, ch rientrano fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della sicurezza (Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.