Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45151 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45151 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 03H64NE) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI 01IZH9N) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su concorde richiesta formulata dalle parti, NOME applicato a NOME e NOME la pena di anni cinque di reclusione ed C 3.600,00 di multa ciascuno per numerose violazioni degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (capi da 2 a 16) e due violazioni dell’art. 648 cod. pen.: una contestata al capo 1), relativa all’acquisto di un’autovettura Audi provento di furto in danno di NOME COGNOME; l’altra, contestata al capo 17), relativa all’acquisto o ricezione di beni provenienza illecita (i cui proprietari non sono stati identificati) rinvenuti il 18 lu 2022 a bordo di una Hyundai nella quale i due imputati stavaro viaggiando.
Entrambi gli imputati, per mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso contro la sentenza ai sensi dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge per essere errata la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 17). La difesa osserva che gli imputati sono stati ritenuti responsabili di numerosi furti commessi nei giorni precedenti al 18 luglio 2022, sicché i beni di provenienza furtiva trovati nell’autovettura non sono altro che il provento delle attività delittuose oggetto di imputazione nei capi precedenti. È manifestamente illogico – secondo la difesa che sia stata ritenuta la ricettazione solo perché non vi è stato riconoscimento dei beni da parte delle persone offese.
2.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge per non essere stata fornita una adeguata motivazione in ordine alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, oltre che al capo 17), anche ai capi da 1) a 16) essendosi il giudice limitato ad affermare apoditticamente che «ai fatti è stata data una corretta qualificazione giuridica».
2.3. Col terzo motivo, avente ad oggetto l’imputazione di cui al capo 17), la difesa deduce violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata applicazione della clausola di riserva prevista dal primo comma dell’art. 648 cod. pen. «anche con riferimento alla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.». Sostiene il difensore che, per escludere la applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali gli imputati dovevano ritenersi estranei ai furti dei beni indicati nel capo 17).
2.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca dei beni sottoposti a sequestro probatorio (statuizione che non era oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti). Si duole, in particolare, che, dopo aver disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro, il giudice abbia stabilito che, in caso di mancata individuazione degli
aventi diritto, quei beni avrebbero dovuto essere confiscati e venduti. Censura la motivazione adottata dalla sentenza impugnata secondo la quale, se quei beni fossero «lasciati nella disponibilità degli imputati, verrebbero con certezza monetizzati con la vendita, e parte di tale guadagno verrebbe sicuramente investito in nuove imprese criminali». Sostiene che i beni di cui si tratta sarebbero stati sequestrati anche nelle abitazioni di residenza di NOME e NOME, ove vivevano i familiari degli imputati, estranei alle contestazioni, sicché potrebbe trattarsi beni di provenienza lecita.
Con memoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842). Nell’affermare tale principio, si è riconosciuta l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori di valutazione in punto di diritto quando tali errori non risultino evidenti dalla contestazione. Si è precisato, inoltre, che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (così, in motivazione, sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, NOME, Rv. 279573; se2:. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
Nel caso di specie, come risulta evidente dalla lettura del capo di imputazione, i beni della cui ricettazione gli imputati sono stati accusati, sono diversi da quell che risultano essere stati rubati nelle abitazioni ove furono corsumati i furti di cu ai capi da 2) a 16). A fronte di ciò – non ostante l’accordo che le parti hanno raggiunto – la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 17 e lo fa senza introdurre circostanze di fatto dirimenti, tali da rendere evidente,
senza margini di opinabilità, che i beni indicati in quel capo di imputazione (che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbero ridettati) siano in realtà provento dei furti contestati ai capi precedenti.
Considerazioni analoghe devono essere formulate con riferimento al terzo motivo, col quale la difesa ripropone il medesimo tema sotto il profilo della operatività della clausola di riserva contenuta nell’art. 648 cod. pen. Anche in questo caso, la difesa sostiene che i beni della cui ricettazione NOME e NOME sono imputati al capo 17) potrebbero essere provento di furti da loro commessi. Si tratta di una mera allegazione, non suffragata da circostanze di fatto emergenti dal capo di imputazione, dalla richiesta di patteggiamento o dal ricorso,,e smentita, quanto ai furti oggetto di imputazione, dalla constatazione che (come la stessa difesa riferisce a pag. 2 del ricorso) i beni indicati al capo 17) non sono stati riconosciut da nessuna delle persone offese individuate.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, basi:a osservare che la difesa non adduce alcun argomento sulla base del quale la qualificazione giuridica dei fatti contestati nei capi da 1) a 16) non sarebbe corretta, sicché il ricorso è de tutto generico.
Col quarto motivo, la difesa si duole che, dopo aver disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a sequestro probatorio, «trattandosi di beni provento di reato», il G.i.p. ne abbia disposto la confisca e la vendita «in caso di mancata individuazione degli aventi diritto». Sostiene che una parte dei beni oggetto di sequestro probatorio sarebbe stata rinvenuta presso l’abitazione degli imputati e che la confisca sarebbe stata disposta in relaz one a beni la cui provenienza illecita non sarebbe stata accertata.
Si deve premettere che, secondo la sentenza impugnata, una parte dei beni sequestrati nel corso delle indagini è stata sottoposta a sequestro conservativo. In relazione a questi beni, la sentenza ha convertito il sequestro in pignoramento e la statuizione non è stata impugnata. È stata impugnata, invece, la statuizione secondo la quale tutti i beni sottoposti a solo sequestro probatorio, essendo «provento di reato», avrebbero dovuto essere restituiti agli aventi diritto e, ove l’individuazione di costoro non fosse avvenuta, confiscati e venduti onde evitare che potessero tornare «nella disponibilità degli imputati».
5.1. Ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., in caso di applicazione di una pena superiore ai due anni di reclusione (quale è quella inflitta nel caso di specie), i giudice può applicare la misura di sicurezza della confisca anche se non si tratta di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, dunque, era possibile disporre la
confisca, oltre che delle cose indicate dall’art. 240, comma 2, cod. pen. (soggette a confisca obbligatoria) anche delle cose «che servirono o furono destinate a commettere» i reati oggetto del procedimento e delle cose che ne costituiscono «il prodotto o il profitto». Non era consentito, invece, perché l’art. 240 cod. pen. non contiene alcuna indicazione in tal senso, procedere alla confisca di beni nen rientranti in queste categorie sulla base dell’argomentazione che, «se lasciati nella disponibilità degli imputati», sarebbero stati venduti e, in parte, «sicuramente investiti in nuove imprese criminali».
5.3. Fatta questa precisazione, si deve osservare tk:ter che, secondo la sentenza impugnata, tutti i beni sottoposti a sequestro prDbatorio sarebbero «provento di reato» sicché la censurabile motivazione sopra riportata non ha alcun concreto rilievo nel caso di specie.
A ciò deve aggiungersi che, in prima battuta, il Tribunale non ha disposto la confisca dei beni provento di reato, bensì la restituzione di quei beni agli «aventi diritto». Ha inteso dunque consentire a terzi proprietari di rivendicare quei beni documentando di aver diritto alla restituzione e ha disposto «la confisca e la vendita» solo «in caso di mancata individuazione degli aventi diritto».
La procedura da seguire nel caso in cui la restituzione di beni in sequestro non sia possibile per mancata identificazione degli aventi diritto è indicata con chiarezza nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ai sensi dell’art. 151 di questo decreto, infatti, «Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custod a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento». L’art. 154, comma 1, del medesimo decreto stabilisce inoltre che, decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, «se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende». La vendita dei beni la cui restituzione non sia possibile, dunque, non è preceduta dalla confisca; ma del fatto che la stessa sia stata disposta avrebbero ragione di dolersi i terzi aventi diritto al ricavato della vendita, non certo gli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie, peraltro, la confisca poteva essere disposta, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., sulle cose costituenti «prodotto o profitto del reato» e infatti, la sentenza impugnata precisa che tutti i beni oggetto di sequestro probatorio sono «provento di reato». Nel dolersi della confisca, i ricorrenti sostengono che non è così e che alcuni dei beni sequestrati agli imputati erano di provenienza lecita. Questa tesi è sviluppata senza specificare quali beni siano stati sottoposti a sequestro conservativo, quali non lo siano stati, quali tra i beni non sottoposti a sequestro conservativo non sarebbero provento ,di reato e da quali elementi di fatto questa circostanza potrebbe essere dedotta. La tesi difensiva si
esaurisce, dunque, in una mera allegazione. I ricorrenti contestano l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale tutti i beni sottoposti a sequestro probatorio sono «provento del reato», ma lo fanno in termini generici: non precisano quali beni sarebbero di provenienza lecita e neppure documentano l’affermazione secondo cui «le perquisizioni e i conseguenti sequestri sono stati effettuati anche presso le rispettive abitazioni di residenza». Al ricorso, infatt sono allegati verbali di perquisizione e sequestro eseguiti il 18 luglio 2022 dalla Polizia stradale di Trieste all’interno di un’autovettura.
Per quanto esposto il quarto motivo è generico, non autosufficiente, e dunque inammissibile.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto, a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023