Patteggiamento e ricorso in Cassazione: i limiti invalicabili
Il patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema processuale penale, ma comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia soggetto a vincoli estremamente rigidi.
Il caso e il ricorso inammissibile
Un imputato, dopo aver concordato la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha proposto ricorso in sede di legittimità. Le doglianze riguardavano principalmente la violazione di legge e l’insufficiente motivazione in merito alla mancata applicazione del proscioglimento immediato. Tuttavia, la Suprema Corte ha bloccato l’iter processuale dichiarando il ricorso inammissibile senza procedere all’esame del merito.
La tassatività dei motivi di impugnazione
Quando si sceglie il patteggiamento, si accetta una limitazione del diritto di appello e di ricorso. Il legislatore ha voluto evitare che l’accordo sulla pena venisse strumentalizzato per allungare i tempi processuali. Pertanto, i motivi per cui è possibile rivolgersi alla Cassazione sono limitati a vizi specifici, come l’illegalità della pena o l’errore sulla qualificazione giuridica del fatto, purché quest’ultimo sia evidente.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul dettato dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, le lamentele relative alla motivazione o alla violazione generica di legge non rientrano in questo elenco chiuso. La Corte ha inoltre sottolineato che il controllo sulla sussistenza delle cause di non punibilità deve essere effettuato dal giudice del merito in modo sintetico, data la natura negoziale del rito.
Le conclusioni
La decisione conferma che il patteggiamento è un atto di disposizione del diritto alla prova che vincola le parti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di deterrente contro l’uso improprio dello strumento giudiziario. Risulta quindi essenziale valutare con estrema perizia la fondatezza di un eventuale ricorso prima di procedere in sede di legittimità.
Quali motivi permettono di impugnare un patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici come l’illegalità della pena, vizi nella volontà dell’imputato o mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Il giudice deve motivare ampiamente una sentenza di patteggiamento?
No, la motivazione può essere sintetica poiché si basa sull’accordo delle parti e sulla verifica negativa delle cause di proscioglimento immediato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45115 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/09/2023.