Patteggiamento e limiti del ricorso in Cassazione
Il Patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema processuale penale italiano, permettendo una definizione rapida del giudizio. Tuttavia, molti ignorano che la possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è estremamente limitata, specialmente dopo le riforme legislative degli ultimi anni.
Il caso in esame
Un cittadino straniero aveva concordato una pena con la Procura, ma successivamente ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue lamentele riguardavano principalmente due punti: la presunta mancanza di motivazione circa l’impossibilità di un proscioglimento immediato e la decisione del giudice di disporre l’espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come il sistema delle impugnazioni nel Patteggiamento sia stato profondamente ristretto dalla Legge n. 103 del 2017. I giudici hanno chiarito che non è possibile censurare in sede di legittimità la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale se non nei limiti strettissimi previsti dalla norma.
Per quanto riguarda l’espulsione, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione completa. La pericolosità sociale del soggetto era stata desunta correttamente dai precedenti penali, dalla dedizione alla commissione di reati, dall’assenza di un’attività lavorativa lecita e dalla mancanza di un valido titolo di soggiorno.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul perimetro invalicabile dell’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Tale norma stabilisce che il ricorso per Cassazione contro il Patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, oppure all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dedotto nessuno di questi vizi specifici, rendendo il ricorso giuridicamente nullo. Inoltre, la misura dell’espulsione è stata giudicata legittima poiché basata su una valutazione oggettiva della condotta e della situazione personale dell’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la strada del Patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza emessa non è soggetta a un riesame completo nel merito. La Cassazione interviene solo in presenza di errori macroscopici o violazioni di legge tassativamente indicate. La sentenza conferma inoltre che l’espulsione dello straniero è una conseguenza quasi automatica quando mancano radici legali e lavorative nel territorio e sussiste un concreto rischio di recidiva. Questa pronuncia rafforza l’orientamento di rigore procedurale necessario per garantire l’efficienza dei riti speciali.
Si può ricorrere in Cassazione dopo una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici come l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o vizi nella volontà dell’imputato.
Cosa succede se il giudice dispone l’espulsione nel patteggiamento?
L’espulsione è legittima se il giudice motiva adeguatamente la pericolosità sociale basandosi su precedenti penali e mancanza di lavoro o permesso di soggiorno.
È possibile contestare la mancata assoluzione immediata in Cassazione?
No, dopo la riforma del 2017 la mancata motivazione sul proscioglimento immediato non rientra tra i motivi ammissibili per impugnare un patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45030 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45030 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME OUTMAN CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a segui delle modifiche. apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la disposta espulsione dal territorio dello Stato è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, preso atto dell’assenza di consenso in ordine a detto profilo, ha reso completa e giuridicamente corretta motivazione in merito alle ragioni da cui desumere il rischio di reiterazione dei reati, prendendo in esame ex art. 235 cod. pen., oltre ai precedenti che ne esaltavano la dedizione esclusiva alla commissione dei reati, l’assenza di attivi lavorativa e di un valido titolo di soggiorno;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023