Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46912 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a NOME la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di furto pluriaggravato.
L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, riservando i motivi che non erano poi pervenuti all’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
Nel ricorso non si sono argomentati motivi e lo stesso è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 10 ottobre 2023.