Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49921 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stata applicata al predetto, su accord delle parti, una pena per i reati di cui all’art. 73, comma 1 e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023