Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51700 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Verona applicava al ricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati (rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 129 e 444 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia all’accertamento di responsabilità che alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il
quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.