Patteggiamento: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il Patteggiamento rappresenta uno degli strumenti principali per la definizione rapida del processo penale, basandosi su un accordo negoziale tra le parti. Tuttavia, molti sottovalutano le conseguenze di questo accordo sulla possibilità di presentare successivi ricorsi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi accetta una pena non può poi lamentarsi della mancanza di motivazione sulla stessa.
Il caso: l’impugnazione della pena concordata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari. L’imputato, dopo aver optato per il Patteggiamento, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, la difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente motivato le ragioni alla base del trattamento sanzionatorio finale.
Questo tipo di contestazione solleva una questione giuridica di rilievo: è possibile censurare la motivazione di una sentenza che recepisce fedelmente un accordo tra le parti? La risposta della giurisprudenza di legittimità è netta e rigorosa, mirata a preservare la coerenza del sistema processuale.
La decisione della Cassazione sul Patteggiamento
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso con la procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, rilevando immediatamente una causa di inammissibilità. La Corte ha evidenziato come il motivo addotto dal ricorrente fosse intrinsecamente incompatibile con la scelta del rito speciale.
Quando un soggetto sceglie il Patteggiamento, partecipa attivamente alla determinazione della pena. Di conseguenza, non può successivamente invocare una carenza motivazionale su un elemento (la sanzione) che egli stesso ha contribuito a definire e ha accettato formalmente. Il ricorso è stato quindi rigettato senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura contrattuale del Patteggiamento. Poiché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti recepisce un accordo, l’obbligo di motivazione del giudice è attenuato rispetto a una sentenza ordinaria. Il giudice deve limitarsi a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena proposta. Se la pena applicata corrisponde esattamente a quella concordata, l’imputato non ha un interesse giuridicamente protetto a dolersi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in quanto tale doglianza risulterebbe logicamente incompatibile con il consenso precedentemente prestato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte sottolineano il rischio di presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria funge da deterrente contro l’abuso dello strumento del ricorso, specialmente in casi di Patteggiamento dove i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dalla legge. La lezione pratica è chiara: prima di sottoscrivere un accordo sulla pena, è essenziale valutare ogni aspetto, poiché i margini di ripensamento in sede di legittimità sono pressoché nulli.
Si può contestare la pena dopo un patteggiamento?
No, se la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti, non è possibile ricorrere in Cassazione lamentando una mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata determinata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa controlla il giudice nel patteggiamento?
Il giudice verifica la correttezza della qualificazione giuridica del reato, l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato e la congruità della pena proposta dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51241 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 6 Num. 51241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Taranto
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza di patteggiamento della pena per un motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2023