Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51065 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 51065 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce che la pena, oggetto di pattuizione ex art. 444 cod.proc.pen., applicata in relazione al delitto di evasione dal luogo in cui l’imputa trovava in stato di detenzione domiciliare, non rispetta i criteri di cui all’art. 133 cod. pen essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi, non deducibili, afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Invero, in tema patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovve eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della st discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attine bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla lo applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in r alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO es ensor
Il Presidente