Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione processuale, ma comporta precise limitazioni per le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso per legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta.
I fatti di causa
Un imputato, coinvolto in procedimenti relativi a violazioni della normativa sugli stupefacenti, aveva concordato con l’accusa l’applicazione di una pena specifica. Successivamente alla sentenza emessa dal G.I.P., la difesa ha proposto ricorso in Cassazione. La doglianza principale riguardava l’omessa motivazione del giudice di merito circa la mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall’ordinamento.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Il collegio ha rilevato che il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti dalla legge per questo rito speciale.
Il perimetro del patteggiamento
L’articolo 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici. Questi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura tassativa dell’elenco dei motivi di ricorso. Il legislatore ha inteso limitare le impugnazioni per garantire l’efficacia del rito speciale. La censura relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato non è inclusa tra i motivi ammessi. Pertanto, una volta che l’imputato accetta l’accordo sulla pena, non può successivamente lamentare vizi motivazionali che non siano strettamente legati ai punti indicati tassativamente dalla norma. La scelta del rito implica un’accettazione implicita della responsabilità, salvo errori macroscopici nella qualificazione del reato o nella determinazione della sanzione.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso in Cassazione nel patteggiamento non può essere utilizzato per rimettere in discussione ogni aspetto della sentenza. La strategia difensiva deve tenere conto della rigidità dei motivi di impugnazione previsti dal codice. La decisione ribadisce che la stabilità dell’accordo processuale prevale su doglianze generiche relative alla motivazione, a meno che non si verifichino le specifiche violazioni di legge indicate dal legislatore.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica o illegalità della pena.
Si può contestare la mancata motivazione sul proscioglimento?
No, secondo la Cassazione l’omessa valutazione delle cause di proscioglimento non rientra tra i motivi tassativi per ricorrere contro il patteggiamento.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50883 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50883 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
dato avviso alle par -ti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME, imputato di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l’omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 20/06/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023
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Il Presidente