Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50807 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50807 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cantù (CO), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como in data 23/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO all’udienza del 08/11/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, applicava a NOME COGNOME la pena di anni cinque di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione, in relazione ai reati di
bancarotta fraudolenta per distrazione ed ai reati di cui al d. Igs. 74/2000 a lui ascritti, disponendo la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro.
NOME COGNOME ricorre, in data 16/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in relazione all’art. 2639 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all’accertamento del ruolo di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società da parte del ricorrente, del tutto carente, anche alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all’art. comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., quanto alla confisca disposta in riferimento ai beni sottoposti a sequestro preventivo in data 09/02/2023, disposto da giudice nei cui confronti era stata accolta istanza di ricusazione da parte della Corte di Appello di Milano, con conseguente inefficacia del provvedimento di sequestro posto a fondamento della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo tende a mettere in discussione il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, in relazione alle società in riferimento alle quali sono state individuate le condotte criminose oggetto di accordo tra le parti, recepito dalla sentenza di patteggiannento; trattasi, quindi, all’evidenza, di motivo radicalmente inammissibile, posto che in tema di applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultimo, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023).
Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte di Appello di Milano, con provvedimento del 31/03/2023 – allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – aveva accolto l’istanza di ricusazione avanzata dal COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen., avendo detto magistrato emesso decreto di sequestro preventivo, in data 09/02/2023 nei confronti, tra gli altri, del ricorrente; con il provvedimento di accoglimento dell’istanza di ricusazione, quindi, era stato affermato che, avendo il giudice richiamato il contenuto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nell’ambito del provvedimento di sequestro preventivo, si era già espresso in ordine al merito della vicenda processuale e, pertanto, si trovava in una situazione di incompatibilità in riferimento alla celebrazione del giudizio abbreviato, innanzi al medesimo giudice incardinato.
In accoglimento della ricusazione, infine, la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato la conservazione di efficacia degli atti compiuti precedentemente dal giudice, ossia, nello specifico, il decreto di sequestro preventivo adottato.
Va da sé, quindi, che non si comprende quale sia il fondamento del motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata da un giudice persona fisica diversa da quello che aveva adottato il decreto di sequestro preventivo, ossia la AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, innanzi alla quale risulta formalizzato l’accordo tra le parti con conseguente emissione della sentenza ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.
Nella sentenza impugnata, infatti, viene rappresentato che la confisca era disposta in riferimento ai beni già sottoposti a sequestro preventivo con due provvedimenti: uno del 17/11/2002 e l’altro del 09/02/2023 – quest’ultimo adottato dal giudice ricusato – e che si trattava di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis d. Igs. 74/2000, per la quale non è neanche necessario il consenso dell’imputato (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, COGNOME, Rv. 268829, secondo cui “La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa.”)
Il contenuto della sentenza, inoltre, appare del tutto coerente con il principio secondo cui l’incompatibilità del giudice non produce alcuna nullità dell’attività processuale dal medesimo svolta, in quanto non incide sulla capacità del giudice, ma solo abilita chi vi ha interesse alla dichiarazione di ricusazione (tra le altre: Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419).
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente