Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50462 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 50462 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
;Adita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
uditc il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ex art. 444 del codice di rito, in data 20.6.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell’onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l’eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell’indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza ffi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – nel caso di specie peraltro comunque intervenuta;
e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 dei 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a! versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7.11.2023.