Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, finalizzato a una rapida definizione del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso e la decisione
Un imputato, dopo aver concordato una pena per il reato di furto tentato e pluriaggravato, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un difetto di motivazione riguardo al mancato proscioglimento nel merito e alla determinazione della pena. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le doglianze non rientrassero nei casi specifici previsti dal codice di procedura penale per questo tipo di sentenze.
Il quadro normativo dopo la Riforma Orlando
L’intervento legislativo del 2017 ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis c.p.p., che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questi motivi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura contrattuale del patteggiamento. Una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, il controllo del giudice di legittimità è limitato a profili di legalità formale e sostanziale. Nel caso di specie, le censure sollevate dall’imputato riguardavano la valutazione del merito (mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) e la discrezionalità nella commisurazione della pena. Tali profili sono stati ritenuti estranei al perimetro dei motivi tassativi previsti dalla legge. La Corte ha ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per rimettere in discussione scelte che sono state oggetto di un accordo consapevole tra le parti, a meno che non si ravvisi un’illegalità macroscopica della sanzione.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza non è appellabile e che il ricorso in Cassazione è confinato a ipotesi eccezionali. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per il ricorrente, non solo il rigetto delle istanze ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel preservare la funzione deflattiva del rito speciale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o non conformi al dettato normativo.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del reato o illegalità della pena.
Si può contestare la mancata assoluzione dopo aver patteggiato?
No, la Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento non rientra tra i motivi di ricorso ammissibili contro il patteggiamento.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro il patteggiamento?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50476 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 50476 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI NUMERO_DOCUMENTO nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 c.p.p. a NOME la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto tentato e pluriaggravato.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. ed alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n 103/2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità de pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Così deciso il 9/11/2023