Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50243 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti;
Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai
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sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena;
Considerato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto infatti, che in tema di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
Rilevato, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex plurimis: Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.