Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50241 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissi procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile sede, quale l’incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione all sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle part intervenuto esonera la sentenza ; che recepisce l’accordo, dall’onere di motivazione bastan richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorre presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.
Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipote violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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La Consigliera estensora
Il Presidente