Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, offrendo un’alternativa rapida al processo ordinario. Tuttavia, la scelta di concordare la pena comporta una significativa riduzione degli spazi di impugnazione, come confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso e la decisione della Corte
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dal GUP di Milano che applicava la pena su richiesta delle parti. Il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse correttamente verificato l’insussistenza di cause di proscioglimento, violando così i doveri imposti dal codice di procedura penale. La Suprema Corte ha analizzato la questione dichiarando il ricorso inammissibile con procedura semplificata.
La natura del patteggiamento e i vincoli normativi
Quando si sceglie il rito del patteggiamento, l’imputato accetta una limitazione del diritto di difesa in cambio di uno sconto di pena. Questa natura pattizia si riflette direttamente sulla possibilità di contestare la sentenza davanti ai giudici di legittimità. La legge, infatti, circoscrive rigorosamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione dopo un accordo sulla pena.
Analisi dei fatti e del diritto
Il cuore della controversia risiede nel rapporto tra l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità e la specificità del rito speciale. Il ricorrente riteneva che la mancata motivazione sulla mancanza di prove di innocenza costituisse un vizio di legge impugnabile. Al contrario, la giurisprudenza consolidata sottolinea che l’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale, rendendo superflua una motivazione analitica sulla colpevolezza, purché non emergano evidenze macroscopiche di innocenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione del vizio di violazione di legge per mancata verifica delle cause di proscioglimento non rientra in questo elenco tassativo. Pertanto, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo, non è più possibile rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del reato attraverso i canali ordinari del ricorso per cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che il sistema delle impugnazioni nel patteggiamento è un sistema chiuso. Chi sceglie questo rito deve essere consapevole che la possibilità di ricorrere in Cassazione è limitata a vizi formali o di legalità della pena estremamente specifici. Il tentativo di utilizzare il ricorso per contestare la mancata applicazione di cause di proscioglimento è destinato a fallire, comportando inoltre conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa impostazione garantisce la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento per contestare la propria colpevolezza?
No, il ricorso per Cassazione contro il patteggiamento è limitato a motivi tassativi come l’illegalità della pena o vizi nella volontà dell’imputato, escludendo valutazioni sul merito del reato.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Il giudice deve sempre motivare l’assenza di cause di proscioglimento nel patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non vi siano cause di proscioglimento immediato, ma la legge limita la possibilità di impugnare la sentenza se tale verifica non viene esplicitata in modo analitico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50240 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50240 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/06/2023 emessa dal Gup di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti da COGNOME non sono consentiti in relazione alla tipologia di sent impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la ma verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’ar comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, 278337).
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammiss condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
La Consigliera estensora
Il Presidente