Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50080 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50080 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DEL
TRIBUN1ALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. relativamente al reato di rapina aggravata.
1.1 Il difensore osserva che la sentenza impugnata meritava censura sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento a mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d misura di sicurezza”; ciò premesso, si deve rilevare che.in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazion deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, e della necessità di accertamenti di fatto per valutare la fondatezza del ricorso.
Pertanto, nel caso in esame, poiché l’errata qualificazione giuridica per mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. risulterebbe solo a seguito di un accertamento e non si potrebbe quindi parlare di errore manifesto, il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.