Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50066 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di FORLI’ udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore dì NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Forlì settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc per il delitto di ricettazione e altro.
1.1 Il difensore lamenta l’assenza di motivazione circa l’insussistenza d delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigo 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza”; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricors
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2023
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