Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49781 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49781 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME
NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 del G.U.P. TRIBUNALE D] CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 30 giugno 2022 il G.i.p. del Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME la pena concordata dalle parti (due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 950,00 euro di multa ciascuno) per il reato di rapina aggravata in concorso.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza della motivazione.
2.1. Si deduce nel ricorso presentato nell’interesse di COGNOME che una corretta interpretazione delle prove avrebbe imposto l’assoluzione dell’imputato o comunque una motivazione più approfondita sulla sua responsabilità.
2.2. Anche il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Ry. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.
Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di prcscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto i profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Ry. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, COGNOME, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalle difese.
All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.QM.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023.