Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Albano Laziale il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/07/2023 del Tribunale di Velletri letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Velletri ha applicato all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di 4 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 378 cod. pen., contestualmente rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.
Eccepisce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e la violazione dell’art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. per avere il giudice violato l’accordo raggiunto dalle parti, secondo il quale si prevedeva
l’applicazione della pena di 4 mesi di reclusione con la sostituzione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità. Il giudice aveva rigettato la richiesta sostituzione della pena per mancanza di documentazione attestante almeno la richiesta disponibilità di un ente per lo svolgimento dei lavori, trascurando che l’accordo era stato raggiunto in udienza e che il difensore non avrebbe potuto documentare di aver formulato richiesta di disponibilità ad un ente, sicché avrebbe dovuto rinviare l’udienza al fine di consentire l’applicazione della sanzione sostitutiva anziché accogliere la richiesta di applicazione pena in termini diversi da quelli proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sussistendo la denunciata violazione di legge.
Nel caso di specie il giudice ha accolto parzialmente la richiesta di patteggiamento, applicando la pena nella misura concordata tra le parti, ma ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena.
In tal modo il giudice ha scisso i termini dell’accordo sulla pena in violazione dei poteri conferitigli dalla legge, che gli consente di accogliere l’accordo soltanto nei termini proposti o di rigettarlo, senza modificarlo; neppure ha tenuto conto della natura unitaria dell’accordo relativo alla sostituzione della pena detentiva, che non costituisce una richiesta alternativa, bensì congiunta a quella di applicazione della pena.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 295 del 12/10/91993, dep. 1994, P.m. in proc. Scopel, Rv.195618) hanno affermato che la riduzione premiale prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. riguarda la pena principale, non le sanzioni sostitutive, che, anche in relazione al rito in oggetto, vanno applicate in relazione alla pena detentiva da applicare in concreto e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l’eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l’ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione.
A tali principi si è conformata la giurisprudenza successiva, ribadendo in tema di patteggiamento che, in presenza della richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva, sul giudice incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n:i
31488 del 12/07/2023, COGNOME, Rv. 284961; Sez. 4, n. 47201 del 18/11/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, COGNOME, Rv. 236454; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, COGNOME, Rv. 208561).
Principi, invece, disattesi dal giudice nel caso in esame senza neppure considerare che l’art. 448 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 stabilisce che, “quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui alla I. 24 novembre 1981, n. 689, art. 54, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione”.
La violazione dei principi suesposti impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
Così deciso, 16 gennaio 2024
Il consigliere estensore
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