Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51679 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato in SENEGAL il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/07/2022 del TRIBUNALE di ORISTANO
PARTE CIVILE: COGNOME NOME
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, annulli la decisione impugnata limitatamente alla pena irrogata, con sostituzione della stessa con la pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Oristano, i quale insiste nei motivi di ricorso e si associa alle richieste del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Oristano lo ha condannato: a) alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di truffa aggravata di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, così qualificata anche l’estorsi contestata sub 4, uniti dal vincolo della continuazione; b) al risarcimento dei danni
in favore della parte civile NOME COGNOME, nella misura da liquidarsi in separato giudizio.
Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 446, comma 1, 448, comma 1 e 2 -bis cod. proc. pen. nonché agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. prospettando – in premessa – il seguente iter processuale, conclusosi con la pronuncia impugnata:
a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato per i reati di truffa aggravata (capi 1, 2 e 3) e di estorsione (capo 4), il COGNOME, acquisito consenso del Pubblico Ministero, depositò la richiesta di applicazione della pena di due anni, sei mesi ed euro 1.000 di multa, previa riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa aggravata;
il gip, all’udienza fissata per deliberare sull’istanza di patteggiamento, rigettò la richiesta, ritenendo di non condividere la qualificazione effettuata dalle parti i ordine al contestato reato di estorsione, con rinvio per il giudizio immediato;
all’udienza a tal fine fissata, la difesa dell’imputato ripropose negli stes termini la richiesta, alla quale, tuttavia, il Pubblico Ministero si oppose, c conseguente rigetto anche di tale istanza e prosecuzione del processo;
espletata la fase istruttoria, il Tribunale, con la sentenza indicata, riqualifi il reato di cui al capo 4 nel delitto di truffa aggravata, ritenendo ingiustifica diniego della reiterata istanza di applicazione della pena e determinando quella finale in tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, con applicazione della riduzione per il rito ex art. 448 cod. proc. pen.
2.1. Così delineato lo svolgimento del processo, in relazione alla richiesta di patteggiamento, il ricorrente lamenta la violazione del comma 1 dell’art. 448 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, accertato che il capo 4 doveva essere correttamente riqualificato come truffa aggravata e che non era, quindi, giustificato il dissenso del Pubblico Ministero, oltre che il rigetto del gip, avreb dovuto applicare la pena originariamente concordata di due anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa; non avrebbe dovuto, inoltre, pronunciarsi sui capi civili, estranei all’accordo ed alla natura della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Occorre prendere atto che il Tribunale di Oristano ha definito il giudizio con una pronuncia contraddittoria in rito e abnorme per i risultfgi quali è pervenuto. Per un verso, infatti, ha inteso definire il giudizio ai sensi dell’art. 448, comma ultimo periodo, cod. proc. pen.: dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, espletata la fase istruttoria, ha ritenuto che la derubricazione del reato sub 4
prospettata dalla difesa – a base della richiesta di patteggiamento – fosse corretta e che, pertanto, dovesse riconoscersi «la riduzione per il rito negato dell’applicazione della pena su richiesta» specificando che la questione relativa alla riqualificazione dell’estorsione «costituiva oggetto della reiterata istanza definizione con il richiamato rito alternativo» (foglio 16 della sentenza impugnata).
Sembra evincersi, quindi, che il giudice abbia voluto riconoscere, al termine del giudizio immediato, il diritto dell’imputato all’applicazione della pena s richiesta e disporre, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, in conformità con la previsione dell’art. 448 cod. proc. pen., norma richiamata anche in dispositivo.
Di conseguenza, la difesa del COGNOME, intendendo denunciare l’erronea applicazione della norma, propone contro la sentenza ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2-bis, per motivi attinenti all’illegalità della pena, superiore quella richiesta.
3.1. In effetti, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di alc fondamentali precisazioni della Corte Costituzionale, ha affermato che il potere di valutazione che l’art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. affida al Giudice del dibattimento dopo la chiusura di quest’ultimo fondi proprio sulla necessità – e sulla possibilità di poter – attingere dagli esiti dell’istrutto dibattimentale, onde ponderare, causa cognita, la correttezza della proposta di pena e la congruità di quest’ultima rispetto ai fatti accertati. Tale conclusione stata ritenuta razionale, dal momento che affida al giudice che, nel contraddittorio delle parti, ha incamerato ogni informazione utile a definire i contorni della vicenda ed a delibare sul ruolo dell’imputato, la possibilità di valutare se la richiesta ex a 444 cod. proc. pen. sia accoglibile.
Sul punto, come accennato, si sono espresse varie pronunce della Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 22130 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275923 – 01, alla cui puntuale motivazione può rinviarsi, anche per i richiami a Sez. 6, n. 42374 del 23/10/2009, COGNOME, Rv. 245005 – 01 e ad altre decisioni che, sia pure ad altri fini, valorizzano la piena cognitio in virtù della quale il Giudice del dibattimento è posto in condizioni di rivalutare la richiesta di patteggiamento e l’intera res iudicanda, Sez. 3, n. 7951 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269319 – 01; Sez. 1, n. 37611 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 264994 – 01); inoltre, la Consulta aveva avuto modo di sottolineare che «è conforme all’essenza dell’istituto in esame che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato, ex art. 448, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen., solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzio
dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate» (ordinanza n. 426 del 2001; principio ribadito nell’ordinanza n. 100 del 2003).
Il Tribunale poteva, quindi, dopo l’espletamento dell’attività istruttoria nonostante il dissenso espresso dal PM all’inizio del giudizio, applicare la pena oggetto della richiesta di patteggiamento, previa valutazione, tuttavia, non solo della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati ma anche della congruità di tale pena, senza possibilità di interventi d’ufficio sull’entità de stessa.
La valutazione di congruità sul trattamento sanzionatorio è stata effettuata, invece, non già sulla richiesta dell’imputato ma secondo criteri discrezionali e ufficiosi; la pronunzia risulta, pertanto, distonica quanto al risultato, posto che stata riconosciuta la riduzione di un terzo per il rito, con condanna dell’imputato alla pena che il Tribunale ha ritenuto congrua, in misura superiore a quella richiesta, senza applicazione di quest’ultima come avrebbe dovuto essere secondo lo schema del patteggiamento, richiamato dall’art. 448 cod. proc. pen.
§. In definitiva, la sentenza impugnata va considerata alla stregua di un atto abnorme, trattandosi di una decisione non prevista dall’ordinamento, contenente in sé distinti esiti decisori, ciascuno dei quali soggetto a regime e conseguenze diverse (applicazione della pena su richiesta, secondo quanto indicato in motivazione; pronuncia di condanna al termine dell’istruttoria dibattimentale, come riportato in dispositivo).
La stessa contraddizione si ravvisa anche in ordine alle statuizioni civili che dovranno essere regolamentate in base al rito ritenuto applicabile.
Si giustifica, pertanto, avverso l’atto abnorme il ricorso in cassazione, il cui accoglimento determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per il giudizio.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre idente