Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22664 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22664 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati al medesimo ascritti, ai sensi degli artt. 582 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, per non avere consentito, il giudice, la produzione, ad opera della parte civile, di documentazione medica dalla quale sarebbe emerso che la durata della malattia sarebbe stata maggiore di giorni quaranta, così concretando la più grave ipotesi delittuosa punita dall’art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen..
Il difensore dell’imputato ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è inammissibile.
All’udienza, davanti al Tribunale, del 24 maggio 2022, il difensore dell’imputato aveva depositato l’istanza di patteggiamento della pena alla quale il pubblico ministero aveva già prestato il proprio consenso.
Così che, nella specie, doveva tenersi conto del principio di diritto formulato da questa Corte, secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato neppure per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (da ultimo Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038).
Tantomeno la revoca del consenso delle parti può avvenire su iniziativa della persona offesa, costituitasi parte civile, che, sull’accordo sulla pena, non è neppure chiamata ad esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso, e ciò perché il trattamento sanzionatorio è estraneo agli interessi ed alle ragioni della stessa, tanto che lo stesso art. 444, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., dispone che, nel caso di patteggiamento della pena, “se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.”.
Se ne deduce così che il giudice, alla luce del già raggiunto accordo fra le parti sull’originaria imputazione ai sensi dell’art. 582 cod. pen., correttamente ha ritenuto irrilevante l’ulteriore documentazione offerta dalla parte civile.
Ne avrebbe, infatti, potuto tenere conto solo se la parte civile l’avesse offerta prima del raggiungimento dell’accordo previsto dall’art. 444 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, il pubblico ministero avesse modificato, nel senso auspicato dalla parte civile, l’originaria imputazione, nel caso di specie includendovi l’ipotesi di cui all’art. 583 cod. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023.