Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la se ntenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/02/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 07/09/2020 dal Tribunale di Noia, con la quale NOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs e condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, applic diminuente di cui all’art. 444 cod.proc.pen., con applicazione delle san accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 74/2000 e concessione del beneficio sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 344- bis e 129 cod.proc.pe per superamento della durata del processo di secondo grado.
Lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva qualificato l’istituto cui all’art. 344-bis cpp in senso meramente processuale, omettendo di consider l’aspetto sostanziale della punibilità e gli effetti estintivi direttamente d dall’applicazione di tale norma, in quanto l’improcedibilità dell’azione determina la non punibilità e l’impossibilità di irrogazione della sanzione; per tale istituto dovrebbe trovare applicazione retroattiva; nè sarebbe diri l’argomento secondo cui vi sarebbe una indebita duplicazione di cause di estinzi del reato diverse, quali la prescrizione e quella di nuovo conio della improcedi per i reati commessi in data anteriore al 1.1.2020; chiede la rimessione questione alle Sezioni Unite ovvero, in subordine alla Corte cpstituzionale.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
Lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva dichiarato estint per prescrizione i reati relativi agli anni di imposta 2011 e 2012; in parti non era stato considerato che il termine di presentazione della comunicazione d Iva scadeva il 29.2.2012 come disposto dall’art. 8 bis d. P.R. n. 322/1998.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione travisamento dei fatti in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs lamentando che la presunta distruzione delle scritture contabili era stata de dal fatto che il teste COGNOME NOME aveva riferito che al contribuente era stata inviata una comunicazione contenete un invito al contraddittorio e che in seguito mancato riscontro veniva notiziata la Procura; di contro non era stato conside che il teste della difesa, COGNOME NOMENOME aveva riferito che le scritture c erano in loco “in un gabbiotto in cui l’imputato aveva le sue cose contabili”.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 10 dlgs 74/2000, lamentand che la Corte di appello aveva ritenuto integrato il reato contestato al capo la mancata esibizione delle scritture contabili, trattandosi di mera inerzia e, condotta penalmente irrilevante; inoltre, gli organi accertatori avev comunque, ricostruito il volume di affari della RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e vizio motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva basato l’affermazione responsabilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annual elementi indiziari e smeccanismo presuntivo non dotato dei caratteri di gra precisione e concordanza.
Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 10 dlgs 74/2000 e vizio motivazione, esponendo che il reato non si configura laddove sia possib ricostruire il reddito ed il volume d’affari tramite la documentazione rest tramite elementi derivanti dall’incrocio di dati di altri contribuenti.
Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 5 d.lgs 74/2000 e vizio motivazione, lamentando che Viva evasa doveva essere calcolata non sul volume da, i,,x,ftk zmn complessivoYdell’azienda ma solo sulla quota di prodotti venduti nel territorio d Stato (pari al 15% del fatturato, come da dichiarazioni del teste COGNOME); in non era stato tenuto conto dei costi non contabilizzati che risultavano elementi probatori acquisiti agli atti.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Nola in data 7 settembre 2020, ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pub ministero rispetto alla richiesta di applicazione di pena ex articolo 444 cod. pen. che era stata avanzata prima della dichiarazione di apertura del dibattim e, conseguentemente, all’esito del dibattimento, è stata applicata all’imput pena nella misura richiesta dallo stesso.
Va, quindi, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittim hanno chiarito con la sentenza n. 36084 del 24/6/2005, COGNOME, Rv. 231806 che la sentenza di “patteggiarnento” è inappellabile, alla stregua del citato a 448, comma 2, cod. proc. pen., anche se è pronunciata dopo la chiusura d dibattimento di primo grado quando il giudice ritiene ingiustificato il dissens pubblico ministero o il rigetto della richiesta e fermo restando, in caso di di il potere del pubblico ministero di proporre appello. Ciò in quanto tutte le sen che applicano la pena su richiesta delle parti hanno la stessa natura e, particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. E perché
diversa interpretazione si risolverebbe nell’attribuzione ingiustificata ed i all’imputato di un ulteriore beneficio, oltre a quelli premiali derivanti dall del rito, in quanto gli sarebbe consentito di contestare nelle forme ordinari sentenza conforme alte sue richieste e pronunciata proprio sul presupposto de rinuncia alla celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie (cfr. Sez. 5, n. del 9/7/2001, Basso, Rv. 220234); il principio è stato ribadito anche più di re da Sez.4, n. 12157 del 18/03/2021, Rv.280779 – 01, secondo cui non è appellabil dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal pu ministero o il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta dell presentano analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplica medesimi effetti.
Questa Corte, inoltre, ha anche affermato che è manifestamente infondata l questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, cod. proc. pen. nella cui non consente all’imputato di appellare la sentenza dibattimentale che acco la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il disse pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto né con 24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio con l’art. 3 Cost., atteso che l’inappellabilità condivide fa medesima “ratt l’identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzio non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, né, infi con l’art. 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio particolare, con quello della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 323 22/11/2019 dep. 2020, Leardi, Rv. 278150).
Pertanto, l’appello proposto dal COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Noia in data 7 settembre 2020, per le indicate considerazioni, va qualifica sensi dell’art. 568 cod. proc.pen. come ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio; il ricor come riqualificato, deve essere dichiarato inammissibile, sulla base d argomentazioni che seguono.
4.1. I motivi relativi all’affermazione di responsabilità sono inammissibi quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «sol motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di corre tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»
4.2. Il motivo avente ad oggetto l’intervenuta prescrizione al momento emissione della sentenza del Tribunale delle annualità dal 2011 al 201 manifestamente infondato.
rei-d Va ricordato chexil reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 vi “ratione te poris” deve farsi riferimentb<al momento della consumazione d AUL),, GLYPH ct GLYPH 2,A k reato, GLYPH novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui red all’I.v.a. (Sez.3, n.19647 del 20/02/2019, Rv.275747 – 01; Sez.3,n.48304 20/09/2016, Rv.268576 – 01).
Nella specie, il termine per la presentazione della dichiarazione ann scadeva per l’anno di imposta 2011 il 30.9.2012, per l’anno di imposta 201 30.9.2013 e per l’anno di imposta 2013, il 30.09.2014.
A tale termine, ai fini della consumazione del reato, deve aggiungers termine di novanta giorni e, quindi, il reato relativo all’anno di imposta consumava il 29.12.2012, il reato relativo all’anno di imposta 2012 si consuma il 29.12.2013 ed il reato di cui all’anno di imposta 2013 si consuma 29.12.2014.
Il termine prescrizionale massimo è pari ad anni dieci, ex art. 160, 161 d.lgs 74/2000, ed è evidente che al momento della emissione della sentenza primo grado (7.9.2020), pur non tenendo conto dei periodi di sospensione d procedimento pari a complessivi 411 giorni (rinvio dal 14/12/2017 al 28/06/201 per astensione del difensore, dal 16/9/2019 al 13/01/2020 d istanza della di dal 6/04/2020 al 29/06/2020 per sospensione disciplina emergenziale relativa a pandemia da Covid-19 nella misura di gg 35-, dal 29/6/2020 al 29/8/2020 pe legittimo impedimento del difensore nella misura di gg 61), nessuno dei reat questione risultava estinto per prescrizione nè il termine prescrizionale r spirato al momento della presente decisione, maturando per l’annualità risalente solo in data 13.2.2024.
4.3. Va, infine, osservato che la questione di improcedibilità sollev manifestamente infondata.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadita, l 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, legge 27 settembre 2 n. 134, nella parte in cui limita l’applicazione della causa di improced dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio impugnazione ai soli reati commessi dal 10 gennaio 2020, è disposizione di natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva; la limita cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue l punibilità delle condotte, non si pone in contrasto con gli 3, 25 e 111 Cost p frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diver
situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudi impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere dell suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep.17/01/2022,Rv.282408 – 01; Sez.5, n. 334 del 05/11/2021, dep.10/01/2022,Rv.282419 01;Sez.7 n. 43883 del 19/11/2021, Rv.283043 02; ; Sez. 2, n. 6045 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME e altro, non ma Sez. 2, n. 34198 del 09/06/2022, COGNOME e altro, non mass.; Sez. 5, n. 43624 06/07/2022, COGNOME, non mass., Sez. 5, n. 48904 del 16/12/2022, COGNOME, no mass.; Sez. 7, ord. n. 49177 del 23/11/2022, COGNOME, non mass.).
Consegue, pertanto, la dedaratoria di inammissibilità del ricorso, com riqualificato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza pronunzia dal Tribunale di Noia il 7 settembre 2020 come ricorso per cassazione, annul senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 febbraio 20 dichiara inammissibile il ricorso, come riqualificato, condannando il ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/11/2023