Patteggiamento Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta al Ricorso
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, l’accordo tra accusa e difesa comporta limiti precisi alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso, dichiarando un patteggiamento inammissibile e ribadendo la natura quasi definitiva dell’accordo raggiunto. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Torino per una violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato non contestava la sua colpevolezza o la qualificazione giuridica del fatto, ma lamentava un vizio di motivazione riguardo alla misura della pena concordata, ritenendola non adeguatamente giustificata dal giudice di primo grado.
I Limiti del Ricorso dopo il Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Il ricorso dell’imputato è stato giudicato inammissibile attraverso una procedura semplificata (de plano), poiché le censure sollevate non erano consentite dalla legge.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale esonera l’accusa dall’onere della prova e, di conseguenza, la sentenza che lo recepisce necessita di una motivazione snella. Il giudice non è tenuto a redigere una motivazione complessa e dettagliata come in un processo ordinario, ma deve limitarsi a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del reato e la congruità della pena concordata.
La Motivazione in un caso di patteggiamento
Quando si parla di patteggiamento inammissibile, spesso il problema risiede in un’errata comprensione di cosa si possa contestare. La Cassazione ha specificato che una sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una descrizione succinta del fatto (anche desumibile dal capo d’imputazione).
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica.
3. La valutazione sulla congruità della pena “patteggiata”.
Nel caso in esame, il GIP aveva motivato la congruità della pena facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. e alla finalità rieducativa della sanzione (art. 27 Cost.), considerandola adeguata alla gravità del fatto e al profilo soggettivo dell’imputato. Per la Cassazione, questa motivazione era più che sufficiente, rendendo la sentenza del GIP incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile non solo per la natura delle censure, ma anche per la loro genericità. L’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale, e la volontà dell’imputato di accettare una determinata pena preclude, in linea di principio, una successiva contestazione sulla sua misura.
La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale costante (viene citata la sentenza n. 34494/2006), che mira a preservare l’efficienza del rito del patteggiamento. Ammettere ricorsi che rimettono in discussione la congruità della pena concordata significherebbe snaturare l’istituto, trasformando la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito sulla quantificazione della pena, un ruolo che non le compete.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: il patteggiamento è una scelta strategica che implica una rinuncia a far valere determinate difese in cambio di uno sconto di pena. Una volta concluso l’accordo e ratificato dal giudice, le vie di impugnazione si restringono drasticamente. Contestare la misura della pena, salvo casi di palese illegalità (es. errore nel calcolo o applicazione di una pena non prevista dalla legge), è una strada destinata a concludersi con una declaratoria di patteggiamento inammissibile.
È possibile impugnare la misura della pena decisa in un patteggiamento?
Generalmente no, se non per vizi di legalità. La Corte di Cassazione, in questa ordinanza, ha stabilito che un ricorso che contesta la motivazione sulla congruità della pena concordata è inammissibile, in quanto l’accordo tra le parti limita le censure proponibili.
Che tipo di motivazione deve avere una sentenza di patteggiamento?
Secondo la Corte, è sufficiente una motivazione sintetica che descriva il fatto, confermi la correttezza della qualificazione giuridica e attesti la congruità della pena patteggiata, basandosi su criteri come la gravità del fatto e la finalità rieducativa della sanzione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
CODICE_FISCALE-.i.;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006 Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale (“in ossequio ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. e del finalità rieducativa della sanzione penale sancita costituzionalmente, in quanto congrua rispetto alla gravità concreta del fatto unitariamente valutato come ritraibile dalle modalità esecutive e dal profilo soggettivo dell’azione delittuosa”), risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
COGNOME
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COGNOME Preside