Patteggiamento Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta al Ricorso
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la linea dura, dichiarando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento inammissibile e fornendo chiarimenti cruciali sulla natura vincolante dell’accordo tra accusa e difesa.
Il Caso: Ricorso Contro un Accordo di Pena
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato condannato con rito di patteggiamento per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto in precedenza, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza, lamentando due aspetti principali: la mancata assoluzione e un presunto vizio di motivazione riguardo all’entità della pena inflitta. In sostanza, dopo aver patteggiato, il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale.
La Decisione della Corte: La Regola del Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata de plano, ha respinto categoricamente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma che la sentenza di patteggiamento non è appellabile nei suoi contenuti di merito. L’imputato non solo ha visto la sua condanna diventare definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione per aver adito la Corte con motivi non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Patteggiamento è Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati relativi alla natura del patteggiamento. L’ordinanza spiega in modo chiaro perché le censure dell’imputato non potevano trovare accoglimento.
Limiti del Controllo sul Patteggiamento
Il primo punto chiave è che l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova. Il giudice che ratifica il patteggiamento non deve accertare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, come avverrebbe in un dibattimento. Il suo compito, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, è più limitato: deve verificare che dagli atti non emerga in modo evidente una delle cause di proscioglimento (ad esempio, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso). Se non vi sono tali evidenze, il giudice ratifica l’accordo.
Sufficienza della Motivazione
Di conseguenza, anche la motivazione della sentenza di patteggiamento è strutturalmente diversa. È considerata sufficientemente motivata quando contiene una sintetica descrizione del fatto (desumibile anche dal capo d’imputazione), l’attestazione della correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata. Nel caso di specie, il giudice di merito si era attenuto a questa verifica, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante contestata e ritenendo la pena finale adeguata.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione importante: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquisisce una notevole forza vincolante. Tentare di impugnarlo per rimettere in discussione la propria responsabilità o la misura della pena è una strada quasi sempre destinata al fallimento. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi molto specifici, come un’errata qualificazione giuridica del reato che non è stata corretta dal giudice o l’applicazione di una pena illegale. Le contestazioni generiche o di merito, come quelle avanzate nel caso in esame, portano inevitabilmente a una declaratoria di patteggiamento inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni aggiuntive.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento sostenendo di essere innocente?
Generalmente no. La Corte di Cassazione chiarisce che, accettando il patteggiamento, l’imputato di fatto rinuncia a contestare le accuse nel merito. Il giudice che ratifica l’accordo deve solo verificare che non emergano evidenti cause di proscioglimento (come previsto dall’art. 129 c.p.p.), ma non è tenuto a svolgere un’istruttoria completa sulla colpevolezza.
Quali sono i motivi per cui un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se propone censure non consentite dalla legge. Come specificato nell’ordinanza, non si può contestare la mancata assoluzione sul merito dei fatti o la congruità della pena che è stata concordata tra le parti. L’impugnazione è ammessa solo per vizi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO
4at – e- i~ 3 e-24 e- Perrtil – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancata assoluzione dell’imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il Pre