Patteggiamento Inammissibile: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa in seguito a un accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso basato sulla mancata assoluzione è da considerarsi un patteggiamento inammissibile, ribadendo i confini del controllo giurisdizionale in questa sede.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bari per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito anziché ratificare l’accordo sulla pena.
In sostanza, l’imputato, pur avendo concordato la pena con la Procura, contestava a posteriori la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che sussistessero i presupposti per una sua completa assoluzione.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del rito speciale del patteggiamento: l’accordo tra le parti modifica profondamente l’onere probatorio e la natura del giudizio.
La Suprema Corte ha sottolineato che, aderendo al patteggiamento, l’imputato accetta una determinata pena in cambio di una definizione rapida del processo. Questo accordo esonera l’accusa dal dover provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, come avverrebbe in un dibattimento ordinario. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono estremamente limitati.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della motivazione risiede nella natura stessa dell’accordo processuale. La Corte ha ribadito che la sentenza di patteggiamento richiede una motivazione succinta, che può limitarsi a una breve descrizione del fatto (anche desunta dal capo d’imputazione), alla correttezza della qualificazione giuridica e alla congruità della pena concordata.
Il controllo del giudice, in questa fase, non è volto ad accertare la colpevolezza, ma a verificare che non emergano ictu oculi (cioè in modo evidente e immediato) dagli atti delle indagini preliminari delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva correttamente effettuato tale verifica, concludendo per l’assenza di tali cause evidenti. Pertanto, la pretesa del ricorrente di ottenere un’assoluzione nel merito è stata ritenuta una censura non consentita, rendendo il suo ricorso un esempio di patteggiamento inammissibile.
Conclusioni: Cosa Implica questa Ordinanza
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare nel merito l’accusa in cambio di un beneficio sanzionatorio. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sulla colpevolezza.
Le uniche censure ammissibili sono quelle relative a vizi procedurali, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena concordata, ma non alla presunta innocenza che si sarebbe dovuta accertare. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a monito contro l’abuso dello strumento processuale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere l’assoluzione nel merito?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare l’accusa, salvo che non emergano dagli atti cause di proscioglimento evidenti e immediatamente rilevabili.
Qual è il ruolo del giudice nel convalidare un patteggiamento?
Il giudice non deve accertare la colpevolezza come in un processo ordinario, ma deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena e, soprattutto, l’assenza di palesi cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso con motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancata assoluzione dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Invero, anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limit di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024