Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2335 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2335 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Roma;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 4 aprile 2024, NOME COGNOME veniva condannato per vari reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a plurime cessioni di cocaina. Con tale sentenza – per quanto d’interesse ai fini del presente ricorso gli venivano applicate le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, previste dall’art. 85, d.P.R. cit..
Egli interponeva appello avverso tale decisione, chiedendo di essere assolto per non aver commesso i fatti e, in via subordinata, di riqualificare gli stessi come ipotesi lievi, con una pena fissata nel minimo e con esclusione delle pene accessorie.
In appello, quindi, raggiungeva preliminarmente un accordo con il Pubblico ministero sulla misura della pena principale, con rinuncia agli altri motivi d’appello, a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti come ipotesi lievi, a norma del comma 5 del citato art. 73. La Corte d’appello ratificava l’accordo, riducendo la pena principale nella misura concordata tra le parti, ma confermando l’applicazione delle suddette pene accessorie.
Con atto del proprio difensore, COGNOME impugna tale decisione nella parte
in cui ha confermato le pene accessorie, per due ragioni, ovvero:
per violazione dell’art. 599-bis, cit., in quanto la Corte distrettuale si discostata dall’accordo delle parti, con cui l’applicazione di quelle pene è stata espressamente esclusa, né vi è stata rinuncia al relativo motivo d’appello;
II) per contraddittorietà della motivazione, in quanto quella Corte ha ritenuto di confermarle per la gravità dei fatti e la serialità dei medesimi, quando invece li ha qualificati come ipotesi lievi e, quindi, di minima offensività.
Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, in quanto il primo motivo sarebbe generico ed il secondo manifestamente infondato.
È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.
4.1. In tema di c.d. “patteggiamento in appello”, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. Pertanto, l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione (così, tra altre, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
Si tratta di affermazione di principio che deve trovare applicazione anche nel caso in cui il negozio processuale tra le parti si estenda alle pene accessorie,
evidentemente rientrando anch’esse nel più ampio genus della “pena”, cui si riferisce l’art. 599-bis, cod. proc. pen.: di ciò, infatti, si trae nitida conferma dal capo I del titolo II del libro primo del codice penale, che, sotto la rubrica “Delle specie di pene, in generale”, elenca quelle principali (art. 17) e quelle accessorie (art. 19), poi specificando le une e le altre (“in particolare”) nei successivi capi II e III.
4.2. Tanto premesso, è sufficiente leggere la relativa richiesta scritta concordemente formulata alla Corte d’appello dalla difesa dell’imputato e dal rappresentante della Procura generale distrettuale, per rilevare come con essa fosse stata espressamente prevista la “esclusione della pena accessoria di cui all’art. 85 d.P.R. 309/90”, che invece quei giudici hanno egualmente ritenuto di applicare.
4.3. Non essendo ciò consentito, la sentenza impugnata dev’essere annullata ed il procedimento dev’essere restituito alla Corte d’appello, per la prosecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.