Patteggiamento in Appello: Quando l’Accordo Chiude Ogni Porta al Ricorso
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso, anche per contestare la mancata valutazione di cause di assoluzione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Una persona, imputata per reati legati agli stupefacenti, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. In base a tale accordo, la Corte aveva rideterminato la pena in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorso, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la possibile esistenza di cause di proscioglimento, che per legge devono essere esaminate prima di ogni altra decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno affermato un principio netto: la scelta di accedere al patteggiamento in appello equivale a una rinuncia a far valere qualsiasi altra questione, comprese quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come appunto le cause di assoluzione previste dall’art. 129 c.p.p.
Le motivazioni: L’effetto preclusivo del patteggiamento in appello
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’accordo previsto dall’art. 599 bis c.p.p. Questo istituto conferisce alle parti un potere dispositivo che non si limita a definire la pena, ma produce un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale residuo. In altre parole, accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare la propria responsabilità e accetta la sentenza come definitiva, chiudendo la porta a ulteriori gradi di giudizio.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce conformi, sottolineando come questa logica sia analoga a quella della rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e, di conseguenza, esclude la possibilità di un successivo giudizio di legittimità su questioni a cui la parte ha implicitamente rinunciato. Il ricorso che lamenta l’omessa valutazione di cause di non punibilità, dopo aver accettato il concordato, diventa quindi privo di fondamento e, come tale, inammissibile.
Le conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia difensiva: il patteggiamento in appello è una scelta tombale. Se da un lato può portare a un beneficio in termini di riduzione della pena, dall’altro cristallizza la posizione processuale dell’imputato. È cruciale che chi valuta questa opzione sia pienamente consapevole che, una volta firmato l’accordo e ottenuta la sentenza, non sarà più possibile sollevare doglianze di alcun tipo davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di concordare la pena deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, valutando i pro e i contro, poiché preclude ogni futura contestazione sulla fondatezza dell’accusa.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento in appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena in appello (art. 599 bis c.p.p.) implica una rinuncia a sollevare ulteriori questioni e ha un effetto preclusivo sul proseguimento del processo.
L’accordo sulla pena in appello impedisce di lamentare la mancata valutazione di cause di proscioglimento?
Sì. La Corte ha stabilito che l’accordo preclude anche la possibilità di contestare in Cassazione l’omessa valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché l’imputato, accettando l’accordo, rinuncia a tutte le questioni, anche a quelle rilevabili d’ufficio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene presentato ugualmente e dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44551 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: • COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena complessiva di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro diecimilatrecento di multa nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 8 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l’esistenza di cause di proscioglimento.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.