Patteggiamento in Appello e Confisca: la Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dalla riforma Orlando, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la sua applicazione richiede una piena consapevolezza delle conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la rinuncia ai motivi di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione successiva a un accordo di questo tipo, in particolare in relazione alla misura della confisca.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, in secondo grado, aveva raggiunto un accordo con la Procura per la determinazione della pena, accedendo così al cosiddetto patteggiamento in appello per un reato legato agli stupefacenti. Tale accordo prevedeva, come sua naturale conseguenza, la rinuncia a tutti i motivi di ricorso precedentemente formulati.
Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso per cassazione, sollevando un’unica questione: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca di una somma di denaro che era stata sequestrata. In sostanza, pur avendo patteggiato la pena, contestava la legittimità del provvedimento che sottraeva definitivamente i suoi beni.
La Decisione della Cassazione sul patteggiamento in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’effetto devolutivo dell’impugnazione. I giudici hanno stabilito che, avendo l’imputato rinunciato a tutti i motivi d’appello per accedere al concordato sulla pena, la cognizione del giudice risulta limitata esclusivamente ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia.
Poiché nel caso specifico la rinuncia era stata totale e comprendeva implicitamente anche la questione sulla restituzione del denaro, il successivo ricorso in Cassazione è stato ritenuto privo di fondamento giuridico. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato il suo ragionamento su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito che l’accordo sul patteggiamento in appello si basa su una rinuncia ai motivi di impugnazione. Una volta che l’imputato rinuncia volontariamente a contestare determinati punti della sentenza di primo grado, non può successivamente ‘ripensarci’ e sollevare le medesime questioni davanti alla Corte di Cassazione. Questo principio garantisce la stabilità e la serietà degli accordi processuali.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la natura della confisca. I giudici hanno precisato che la confisca non è parte della ‘pena’ in senso stretto, ma è una misura di sicurezza patrimoniale. Pertanto, anche se le parti si accordano sulla pena (reclusione, multa, etc.), ciò non significa che la confisca diventi illegale o possa essere contestata come se fosse una ‘pena illegale’. L’accordo sulla pena non si estende automaticamente alla legittimità della confisca, la quale avrebbe dovuto essere contestata con un motivo di appello specifico, al quale però l’imputato aveva rinunciato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione offre un monito importante per la difesa e per gli imputati che intendono avvalersi del patteggiamento in appello. La scelta di concordare la pena in secondo grado è una decisione strategica che comporta la rinuncia definitiva a far valere determinate doglianze. È fondamentale, quindi, che l’imputato sia pienamente consapevole che tale rinuncia preclude la possibilità di contestare in Cassazione non solo gli aspetti relativi alla colpevolezza e alla quantificazione della pena, ma anche le misure accessorie come la confisca.
In sintesi, la decisione di patteggiare in appello chiude la porta a future impugnazioni sui punti oggetto di rinuncia, cristallizzando la sentenza su quegli aspetti. Qualsiasi riserva sulla confisca o su altre statuizioni deve essere attentamente valutata prima di formalizzare l’accordo, poiché dopo non sarà più possibile tornare indietro.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di ricorso in un patteggiamento in appello?
La rinuncia ai motivi di ricorso limita la cognizione del giudice solo alle questioni non oggetto della rinuncia. Se un imputato rinuncia a tutti i motivi per ottenere un accordo sulla pena, non può successivamente impugnare aspetti della sentenza, come la confisca, che erano coperti da tale rinuncia.
È possibile impugnare la confisca dopo aver concordato la pena in appello?
Secondo questa ordinanza, no. Se l’accordo per il patteggiamento in appello ha comportato la rinuncia al motivo di ricorso relativo alla confisca, un’impugnazione successiva su quello stesso punto viene dichiarata inammissibile.
La confisca è considerata parte della pena concordata nel patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la confisca non è parte della pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale. Pertanto, un accordo sulla pena non rende la confisca illegale o automaticamente impugnabile come se fosse una ‘pena illegale’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
1 v iso alle udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME ha concordato la pena in appello per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,
Rilevato che l’imputato con un unico motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro sequestrato,
Rilevato che l’imputato ha concordato la pena in appello previa rinuncia a tutti i motivi di ricors tra cui quello specifico sulla restituzione del denaro oggetto di confisca,
Rilevato che, in tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nulli assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo pr dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522);
Rilevato che la confisca non attiene alla pena e quindi comunque non è configurabile un’ipotesi di illegalità della pena concordata (Cass., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 27950401);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente