Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 29/09/1978
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
rdato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, applicando la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.
Con l’atto di impugnazione il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all’eccessività della pena irrogata e all’erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. “patteggiamento in appello”, introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).
Ritenuto, infine, che sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previst dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025