Patteggiamento in Appello: La Cassazione Conferma i Limiti all’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, comunemente noto come patteggiamento in appello e disciplinato dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la decisione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta accettata la pena concordata, non è più possibile contestarne la congruità in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo al Ricorso
Due soggetti, condannati per reati legati agli stupefacenti, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per la rideterminazione della pena. La Corte territoriale, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, aveva applicato le pene concordate: per uno, quattro anni e otto mesi di reclusione oltre a una multa, e per l’altro, due anni e sei mesi di reclusione e una multa. Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge proprio in merito alla congruità delle pene che loro stessi avevano accettato.
La Decisione della Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo una chiara spiegazione dei limiti intrinseci al patteggiamento in appello. I giudici hanno sottolineato come tale istituto si fondi sul potere dispositivo delle parti. Nel momento in cui l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di una pena concordata, compie una scelta che preclude successive riconsiderazioni sulla misura della sanzione.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
L’ordinanza chiarisce che l’accordo sulla pena in appello non limita solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. Questo significa che, accettando il patteggiamento, la parte rinuncia implicitamente a presentare ulteriori impugnazioni relative ai punti coperti dall’accordo. La Corte paragona questa situazione a una vera e propria rinuncia all’impugnazione, che rende inammissibile qualsiasi tentativo di rimettere in discussione la pena concordata.
L’Unica Eccezione: La Pena Illegale
Esiste una sola, stretta via d’uscita: il ricorso è ammesso se la pena concordata risulta “illegale”. Questo si verifica, ad esempio, quando la sanzione applicata non è prevista dalla legge per quel tipo di reato o viola norme inderogabili. Nel caso di specie, gli imputati non contestavano l’illegalità della pena, ma la sua presunta eccessività o sproporzione (la “congruità”). Tale valutazione, tuttavia, attiene al merito della decisione ed è coperta dall’accordo liberamente stipulato tra le parti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il patteggiamento in appello è qualificato come un negozio processuale che, una volta perfezionato e consacrato nella sentenza del giudice, non può essere modificato unilateralmente. L’accordo rappresenta l’incontro della volontà delle parti su un determinato esito sanzionatorio. Ammettere un successivo ripensamento da parte dell’imputato sulla convenienza dell’accordo vanificherebbe la ratio stessa dell’istituto, concepito per garantire la rapida definizione dei processi. La rinuncia insita nell’accordo copre tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, che non attengano alla legalità della pena. Di conseguenza, la doglianza sulla congruità della sanzione è manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la logica conseguenza della presentazione di un ricorso viziato da colpa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura definitiva e vincolante del patteggiamento in appello. Per gli imputati e i loro difensori, ciò implica la necessità di una valutazione estremamente ponderata prima di accedere a tale rito. L’accordo offre il vantaggio di una pena certa e spesso più mite, ma al prezzo di una rinuncia quasi totale a future impugnazioni sul trattamento sanzionatorio. La decisione della Cassazione conferma che la giustizia negoziata, una volta conclusa, cristallizza la situazione processuale, precludendo ripensamenti tardivi e garantendo la stabilità delle decisioni giudiziarie.
È possibile contestare la congruità di una pena concordata in appello con un ricorso per Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello (patteggiamento), non è più possibile ricorrere in Cassazione per contestarne la congruità o l’adeguatezza.
In quali casi si può ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo nell’ipotesi in cui la pena concordata sia illegale, ovvero contraria a norme di legge imperative, ma non se viene semplicemente ritenuta sproporzionata.
Perché il ricorso viene dichiarato inammissibile se si è accettato il patteggiamento in appello?
Perché l’accordo sulla pena è un atto dispositivo con cui la parte rinuncia a contestare ulteriormente quel punto. Questo accordo ha un effetto preclusivo che si estende a tutto il processo, incluso il giudizio di Cassazione, analogamente a una rinuncia all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44461 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Catania ha applicato a COGNOME NOME la pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro cinquemilaseicento di multa e a COGNOME NOME la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli ar 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla congruità della pena inflitta.
In ordine all’unico motivo di entrambi i ricorsi va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’ teressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) – al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.