Patteggiamento in Appello: L’Accordo Non si Può Impugnare
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, una volta che tale accordo viene raggiunto e recepito dal giudice, quali sono i limiti all’impugnazione? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, chiarisce un punto fondamentale: il ricorso contro la misura della pena concordata è inammissibile.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In primo grado, l’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato a una determinata pena. Successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena.
La Corte d’Appello, recependo il concordato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la sanzione nella misura pattuita tra le parti, a fronte della rinuncia dell’imputato agli altri motivi di gravame.
Il Ricorso in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione era proprio la quantificazione della pena irrogata, lamentando vizi nella motivazione della sentenza d’appello su questo specifico punto.
La Decisione della Cassazione sul patteggiamento in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Il Principio della Non Modificabilità Unilaterale
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento in appello. La Corte ribadisce che tale istituto costituisce un vero e proprio ‘negozio processuale’, ovvero un accordo liberamente stipulato tra le parti (accusa e difesa). Una volta che questo accordo viene consacrato nella decisione del giudice d’appello, esso non può più essere modificato o contestato unilateralmente da una delle parti che lo ha sottoscritto.
Impugnare la misura della pena concordata equivarrebbe a rinnegare un patto processuale già perfezionato, un’azione non consentita dal sistema giuridico. L’accordo, infatti, implica una rinuncia reciproca: l’imputato rinuncia a contestare ulteriormente la propria colpevolezza su altri fronti, in cambio di una pena certa e potenzialmente più mite.
L’Unica Eccezione: La Pena Illegale
La Corte precisa che esiste un’unica, fondamentale eccezione a questa regola: l’impugnazione è ammessa qualora la pena concordata e applicata dal giudice sia ‘illegale’. Si parla di pena illegale quando, ad esempio, essa non rispetta i limiti minimi o massimi previsti dalla legge per quel tipo di reato, o quando vengono applicate sanzioni non contemplate dall’ordinamento. Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la presenza di qualsiasi profilo di illegalità nella pena pattuita, rendendo quindi il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
L’ordinanza della Cassazione rafforza la stabilità e l’efficacia del patteggiamento in appello. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Certezza del Diritto: Le parti che scelgono la via del concordato in appello sanno che, salvo casi eccezionali di illegalità, la pena definita sarà definitiva, evitando ulteriori gradi di giudizio sul punto.
2. Responsabilizzazione delle Parti: La scelta di aderire a un accordo sulla pena deve essere ponderata e consapevole, poiché rappresenta un punto di non ritorno riguardo alla quantificazione della sanzione.
3. Efficienza Processuale: Si evita che lo strumento, pensato per ridurre il carico giudiziario, venga vanificato da ricorsi pretestuosi che mirano a rimettere in discussione accordi già presi.
In definitiva, chi opta per il patteggiamento in appello accetta un pacchetto completo, che include la misura della pena come elemento non più contestabile.
È possibile ricorrere in Cassazione contro la misura della pena decisa con un ‘patteggiamento in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena è un negozio processuale che, una volta accettato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente da una delle parti.
Esiste qualche eccezione che permette di impugnare una sentenza di patteggiamento in appello?
Sì, l’unica eccezione prevista è l’ipotesi in cui la pena concordata tra le parti sia illegale. In questo specifico caso, la Corte ha ritenuto che la pena non fosse illegale.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAVAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna di NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all’accoglimento dei motivi sul trattamento sanzioNOMErio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena nella misura sulla quale è intervenuto l’accordo tra le parti.
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito alla quantificazione della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
In particolare va ribadito che in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.