Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44541 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 18/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita !a relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque di reclusione nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che l’organo giudicante non aveva fornito nessun tipo di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo su pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazion sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Inoltre, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.