Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44491 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44491 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co kri la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap,C2bt -1 pello di Latanial ha applicato a COGNOME NOME NOME pena complessiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro quattromilacento di multa, a COGNOME NOME NOME pena complessiva di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro quattromilatrecento di multa e a COGNOME NOME NOME pena complessiva di anni due e giorni venti di reclusione ed euro tremilaottocentosessantasei di multa, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pe 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.
Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in merito alla congruità della pena applicata.
2.2. Violazione di legge per omessa indicazione dell’ipotesi di revoca della sospensione condizionale disposta nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità.
Va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell cordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
i 4. Il secondo motivo di ricorso, riguardante i soli COGNOME NOME e COGNOME NOME, è generico. .jcird rQ
Va ricordato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’ad 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332).
Nella sentenza impugnata non è specificata l’ipotesi di revoca della sospensione condizionale applicata tra quelle previste dall’art. 168 cod. pen.
Il motivo di ricorso, tuttavia, è aspecifico, in quanto la difesa non chiarisce l ragioni, per le quali la revoca della sospensione condizionale non poteva essere disposta. Né allega il certificato penale degli imputati ai fini dell’autosufficienza de ricorso.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) – al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.