Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38268 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 5 Num. 38268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ord. n. sez.
NOME NOME COGNOME
Presidente
1376/2025
NOME COGNOME
COGNOME
CC – 25/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 28332NUMERO_DOCUMENTO
NOME BELMONTE
COGNOME COGNOME
Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Trieste
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 11 marzo 2025, la Corte di appello di Trieste ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due di reclusione (previo riconoscimento delle concordate attenuanti generiche equivalenti alla recidiva).
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione lamentando, in buona sostanza, che, quanto meno, ai fini della determinazione della pena, si sarebbe dovuto considerare il ruolo del tutto marginale da lui assunto nell’ambito della società oltre che il suo sforzo economico risarcitorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall’art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 – come, da ultimo, modificato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022,
avanzata dal difensore nei termini sopra indicati (con implicita rinuncia quindi al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza).
2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME
COGNOME COGNOME