Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
i dato avviso alle part – i;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che NOME COGNOME ha concordato in appello la pena di legge per la violazione 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 337 cod. pen.;
Rilevato che l’imputato con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, per era stata configurata la violazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di second nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato prosciog dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’ins cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla riqualificazion quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinuncia (tre le più recenti, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522);
Rilevato, peraltro, che l’imputato non ha allegato alcun elemento concreto a sostegno d della riqualificazione, mentre, per contro, era stato trovato nella disponibilità di crac 4 4449 dosi oltre che a 24(iffn contanti, in banconote di piccolo taglio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente