Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10643 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10643 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo gr dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/20 su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relaz al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOMECOGNOME tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formal
motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522-01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18/03/2026.