Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
c L1223vviso allepartij
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 36610/24
Rilevato che COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME hanno concordato la pena in appello per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. peri., 73, commi 1, 4 e 6, 80, comma 2, d.P n. 309 del 1990;
Rilevato che gli imputati hanno presentato separati ricorsi con i quali hanno lamentato: COGNOME, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull’assenza delle cause di non punibilità sull’esatta qualificazione del fatto e sull’inadeguatezza della pena; COGNOME, la violazione legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell’art. 133 cod. pen.; COGNOME, la viol di legge per omessa motivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis / cod. proc. pen., sono inammissibili perché, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nul assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in ragione dell’effetto devolutivo p dell’impugnazione, per cui una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 d 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522), né.a maggior ragione deve motivare sulla pena che è stata oggetto di accordo;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. peri., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente