Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1202 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di concorso in furto aggravato e continuato.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui le ricorrenti contestano genericamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugNOME avuto riguardo alla mancata configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.
Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’appello, infatti, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno rinunciato in appello a tutti i motivi proposti, concordando la pena finale con il pubblico ministero.
Solo per compiutezza, si segnala, altresì, che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse a NOME COGNOME, diversamente da quanto si ricava dalla genericità della doglianza difensiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.