Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10707 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10707 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Catania, previo accordo del parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena infl con la sentenza del Tribunale di Catania del 28.9.2023 per il reato di cui all’ 416-bis cod. pen.;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 6 lett. b), per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti proscioglimento dell’imputato;
Considerato che: 1) in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle pr quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta ch l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limi ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dell pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, quanto presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025