Patteggiamento in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla legge n. 103/2017, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, consentendo alle parti di concordare la pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione? Con la recente ordinanza n. 33474/2024, la Suprema Corte ha tracciato confini precisi, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la congruità della pena e il mancato proscioglimento dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato e furto aggravato. In secondo grado, la difesa dell’imputato e il Procuratore Generale raggiungevano un accordo sulla pena, formalizzato dalla Corte di Appello di Torino ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, sia riguardo alla congruità della pena patteggiata, sia in relazione alla mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità che avrebbero potuto condurre a un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una netta distinzione tra i motivi di ricorso ammissibili e quelli che, invece, esulano dal perimetro di controllo della Suprema Corte in materia di patteggiamento in appello.
La Corte ha stabilito che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti e ratificato dal giudice, lo spazio per un’ulteriore impugnazione si restringe notevolmente. I giudici hanno chiarito i due principi fondamentali che hanno portato a questa conclusione.
Le Motivazioni della Decisione sul patteggiamento in appello
Le motivazioni dell’ordinanza si articolano su due pilastri fondamentali della procedura penale.
In primo luogo, la Corte ha richiamato il cosiddetto effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando le parti optano per il patteggiamento in appello, esse di fatto rinunciano a contestare i motivi originariamente proposti, limitando la cognizione del giudice alla sola ratifica dell’accordo. Di conseguenza, il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La sua funzione è circoscritta alla verifica della correttezza dell’accordo e non si estende a una rivalutazione completa del merito della causa, ormai cristallizzato dalla volontà delle parti.
In secondo luogo, e con particolare importanza pratica, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la doglianza relativa al quantum di pena non è ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione contro una pena patteggiata può avere ad oggetto unicamente la sua illegalità (ad esempio, perché applicata al di fuori dei limiti edittali o per un reato per cui non è consentita), ma non la sua presunta incongruità. La valutazione di adeguatezza della pena è infatti l’essenza stessa dell’accordo raggiunto tra accusa e difesa, e non può essere rimessa in discussione successivamente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il patteggiamento in appello è un accordo che, una volta perfezionato, limita drasticamente le possibilità di impugnazione. La scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni nel successivo grado di giudizio. La decisione della Cassazione rafforza la natura dispositiva dell’istituto, confermando che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito sulla congruità di una pena che le parti stesse hanno liberamente concordato.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello lamentando che la pena è troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che si può contestare solo l’eventuale illegalità della pena (es. se supera i limiti di legge), ma non la sua congruità o adeguatezza, poiché questa è stata oggetto di accordo tra le parti.
Il giudice d’appello che accoglie un patteggiamento deve spiegare perché non ha assolto l’imputato?
No. A causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di appello e a quelli non rinunciati dalle parti. Pertanto, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in Euro 4.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME CODICE_FISCALE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
il
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a COGNOME, imputato dei delitti di tentato furto in abitazione aggravato e di furto aggravato (fatti commessi in Nole il 19 marzo 2019 e tra il 1 e il 2 aprile 2019), la pena concordata con il Procuratore Generale.
Con il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, a mezzo del suo difensore, è articolato un solo motivo, con il quale è denunciato vizio di motivazione in ordine al riscontro dell’esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata.
Il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello’ ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che, in ogni caso, anche la residua doglianza in ordine al quantum di pena irrogata, fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024