Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Precluso
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla Legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), rappresenta uno strumento fondamentale di economia processuale. Tuttavia, la scelta di avvalersene comporta conseguenze irrevocabili, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena in secondo grado, ha tentato di rimettere in discussione la propria responsabilità. Approfondiamo la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per reati gravi: incendio di un autocarro, aggravato dall’aver causato un danno di rilevante entità, e atti di concorrenza illecita posti in essere con violenza. A seguito della condanna in primo grado, l’imputato proponeva appello.
La Scelta Strategica: Patteggiamento in Appello e Rinuncia ai Motivi
Nel giudizio di secondo grado, la difesa optava per una precisa strategia processuale: raggiungere un accordo con la Procura sulla pena da applicare, secondo quanto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questo accordo, noto come patteggiamento in appello, implicava la rinuncia esplicita ai motivi di impugnazione relativi all’accertamento della responsabilità penale. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, rideterminava la pena come concordato.
Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando proprio vizi relativi alla qualificazione giuridica dei fatti e alla valutazione delle prove, ovvero gli stessi punti ai quali aveva precedentemente rinunciato.
La Decisione della Cassazione e l’impatto del patteggiamento in appello
La Corte di Cassazione, con la procedura semplificata de plano (senza udienza), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando un imputato rinuncia a specifici motivi di appello, delimita volontariamente l’ambito del giudizio. Il giudice dell’impugnazione, di conseguenza, può e deve pronunciarsi solo sui punti che non sono stati oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che, in caso di patteggiamento in appello con rinuncia ai motivi sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta declaratoria di cause di non punibilità). La cognizione del giudice è infatti circoscritta dall’accordo delle parti e dalla rinuncia stessa.
Di conseguenza, se l’imputato ha rinunciato a contestare la propria colpevolezza in appello, non può ‘resuscitare’ tali questioni in sede di legittimità. Il ricorso presentato su punti rinunciati è, pertanto, privo dei requisiti di ammissibilità. La scelta di patteggiare la pena in appello cristallizza l’accertamento di responsabilità, rendendolo non più discutibile nelle fasi successive del giudizio.
A causa dell’inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La decisione di aderire a un patteggiamento in appello deve essere attentamente ponderata, poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione ha carattere definitivo. Una volta rinunciato a contestare un aspetto della sentenza (come la responsabilità), quella porta si chiude per sempre. La pronuncia rafforza l’efficienza e la definitività degli accordi processuali, sottolineando che essi non possono essere utilizzati come meri espedienti tattici per poi essere sconfessati in un secondo momento. La coerenza e la buona fede processuale sono valori che l’ordinamento tutela, anche attraverso la sanzione dell’inammissibilità.
È possibile ricorrere in Cassazione per motivi a cui si è rinunciato durante un ‘patteggiamento in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice e preclude un successivo ricorso per gli stessi punti, rendendolo inammissibile.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nell’ambito di un accordo sulla pena?
Comporta che il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per le cause previste dall’art. 129 c.p.p. (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso). L’esame del giudice è limitato ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, fissata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 110, 424, 61 n. 2 cod. pen., per aver incendiato un autocarro, con l’aggravante di aver causato un danno di rilevante entità (capo 1) e per il reato degli art. 81, 10, 513-bis cod. pen., per a compiuto atti di concorrenza con violenza;
Rilevato che il fascicolo dev’essere definito de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’alt. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che l’imputato ha lamentato la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento all’omessa valutazione sulla corretta qualificazion giuridica dei fatti;
Rilevato che l’imputato ha concordato la pena in appello con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e che, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazio una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limita ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente