Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
1 ato avviso alle ; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
M913 -1 /AZIONE
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Con sentenza del 30 maggio 2023 la Corte di Appello di Brescia, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma – della sentenza del 10 ottobre 2022 del Tribunale diG~ resa in esito a giudizio abbreviato, ha ridetermiNOME in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena inflitta a COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1. e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In tema di “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabili delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
In ogni caso la Corte territoriale, illustrando i profili di responsabilità, dato comunque ampio ed adeguato riscontro – sul quale il ricorso non si è confrontato – dell’assenza di ragioni di immediata applicazione della norma liberatoria di cui all’art. 129 cit..
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
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Il Presidente